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REQUISITI PER OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA DELLA PROTESI ACUSTICA E DEI SUSSIDI.

La fornitura dei sussidi protesici è disciplinata dal Nomenclatore Tariffario delle Protesi, strumento previsto dall’art. n°26 della legge 833 del 23/12/1978; esso è emanato come decreto del Ministero della Sanità, sentito il parere del Consiglio Sanitario Nazionale.
Il Nomenclatore Tariffario delle Protesi fornisce le indicazioni per effettuare correttamente la prescrizione protesica, le tariffe e i tempi minimi per la sostituzione delle protesi.

Oltre ai pazienti con ipoacusia superiore ai 75 dB nell’orecchio migliore, hanno diritto alla fornitura anche i pazienti con ipoacusia inferiore ai 75 dB, ma portatori anche di altre patologie certificate che raggiungano in cumulo 1/3 di invalidità (35%).
Nel verbale di riconoscimento dello stato di invalidità con percentuale uguale o maggiore del 34% deve essere esplicitamente espressa la patologia “ipoacusia”; in caso contrario, l’invalido dovrà essere rivalutato dalla Commissione medica che annoterà su un nuovo verbale la sopravvenuta ipoacusia; ciò deve essere fatto anche se la percentuale d’invalidità è già maggiore del 34%.
Gli invalidi affetti da cofosi (assenza di qualsiasi residuo uditivo utilizzabile da entrambi i lati) non hanno diritto alla fornitura protesica.

L’assistito può scegliere un apparecchio più sofisticato rispetto a quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario delle Protesi e sostenere il costo del conguaglio. Sono riconducibili gli apparecchi endoauricolari e retroauricolari con più di 4 regolazioni, ovvero che siano programmabili o digitali programmabili.

La ASL non autorizza la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi in favore dei propri assistiti di età superiore ai 18 anni prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo (5 anni per le protesi acustiche). I tempi minimi di rinnovo possono essere abbreviati, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore, per particolari necessità terapeutiche o riabilitative o in caso di modifica dello stato psicofisico dell’assistito. 
In caso di smarrimento, di rottura accidentale, di particolare usura del dispositivo, di impossibilità tecnica della riparazione o di non convenienza della riparazione ovvero di non perfetta funzionalità del presidio riparato, la ASL può autorizzare, per una sola volta, la fornitura di un nuovo dispositivo protesico prima che siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo.
Il rinnovo della fornitura è comunque subordinato alla verifica di idoneità e convenienza alla sostituzione o riparazione da parte del medico specialista prescrittore.
Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore ai 18 anni non si applicano i tempi minimi di rinnovo, la ASL autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi protesici erogati, in base ai controlli clinici previsti e secondo il programma terapeutico.